Spese giudiziali in materia civile: condanna alle spese

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, senza dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 l. n. 794 del 1942.

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 08 Giugno 2011, n. 12461

Teramo, 19 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi

RIPRODUZIONE RISERVATA


Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.