
In tema di locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, il locatore che intenda alienare a terzi l’immobile è tenuto, per consentire al conduttore l’esercizio del diritto di prelazione, ad effettuare una nuova “denuntiatio”, quando tra la prima comunicazione delle condizioni di vendita e la vendita al terzo sia intercorso un intervallo di tempo incidente sulla parità delle condizioni di vendita, in ragione delle variazioni dei valori monetari.
Teramo, 19 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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