Il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, avendo il legislatore inteso in tal modo dare attuazione al dettato dell’art. 24 Cost., sicchè non trova applicazione per l’attività stragiudiziale.
Cassazione Civile, Sez. II, 23 Novembre 2011, n. 24723
Teramo, 07 Dicembre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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