Esecuzione immobiliare: procura alla lite rilasciata nell’atto di precetto e validità del pignoramento

L’atto di pignoramento a norma del comb. disp. art. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (art. 83 c.p.c.). Ne consegue che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto.

Cassazione Civile, Sez. III, 07 Febbraio 2012, n. 1687

Teramo, 14 Febbraio 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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