Senza l’avviso dell’esito del controllo la cartella di pagamento è nulla e la sanzione dell’invalidità, pur se non prevista espressamente dall’art. 36-ter, discende dall’ordinamento e comporta un vizio non paragonabile (perché più grave) all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, sanzionata ex lege da nullità per le cartelle di pagamento

cartella di pagamentoLa società incorporante ha tutto il diritto di ricevere la comunicazione degli esiti del controllo formale e dei motivi che hanno condotto alla correzione ex art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditi dell’incorporata, pena la nullità della relativa cartella di pagamento emessa in danno di quest’ultima. Anche se avesse, in precedenza, risposto alla richiesta di documentazione dell’Ufficio relativa al Modello Unico.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, 04 luglio 2014, n. 15311

Teramo, 15 Luglio 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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