Libretto di famiglia: regole, diritti e modalità di utilizzo.

Chiunque sia interessato ad acquisire prestazioni di lavoro occasionali (come ad esempio una donna per le pulizie di casa, un insegnante per le ripetizioni di matematica al proprio figlio o una badante per il proprio genitore), può utilizzare il c.d. “libretto famiglia“.  Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato che può essere utilizzato esclusivamente da persone fisiche, che non esercitano attività professionale o d’impresa, per retribuire determinate prestazioni di lavoro occasionale previste dalla legge e solo a determinate categorie di lavoratori. Attenzione: il libretto famiglia non può essere utilizzato se fra datore di lavoro e prestatore è in corso o è stato cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il libretto famiglia ha un valore nominale di €uro 10,00= e con esso è possibile remunerare un’attività lavorativa di durata non superiore a un’ora.

Poiché l’utilizzo del libretto famiglia è circoscritto alle prestazioni lavorative sporadiche e occasionali, la legge ha stabilito dei limiti di utilizzo ben precisi, prescrivendo che nel corso di un anno civile:

a) ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, non possa percepire compensi di importo complessivamente superiore a €uro 5.000,00=;

b) ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei prestatori, non possa erogare compensi di importo complessivamente superiore a €uro 5.000,00=;

c) ciascun lavoratore non possa percepire dallo stesso datore compensi di importo superiore a €uro 2.500,00=.

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Qualora il datore di lavoro richieda prestazioni a particolari categorie di lavoratori, quali:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di  età,  se  regolarmente iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto  scolastico  di qualsiasi  ordine  e  grado  ovvero  a  un  ciclo  di  studi   presso l’università;
c) persone disoccupate;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito,

ha la possibilità di erogare, con riferimento alla totalità di tali prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a €uro 6.667,00=. Tuttavia per il singolo lavoratore non cambia nulla visto che per lui valgono sempre i limiti ordinari (€uro 2.500,00= oppure €uro 5.000,00=) senza possibilità alcuna di poterli superare.

Qualora la soglia economica di €uro 2.500,00= venisse superata o nel caso in cui la durata della prestazione oltrepassasse la soglia delle 280 ore in un anno, il relativo rapporto si trasformerebbe in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Oltre ad aver stabilito dei limiti nei compensi, la legge ha indicato anche le attività per le quali il datore di lavoro può utilizzare il libretto famiglia e che consistono in:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Come detto il valore nominale del libretto famiglia è di €uro 10,00= che corrisponde ad un’ora di lavoro. Di questi €uro 10,00, €uro 8,00= rimangono al prestatore di lavoro (nei vecchi voucher l’importo era di €uro 7,50=), mentre la parte restante viene destinata alla contribuzione Inps (€uro 1,65), all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (€uro 0,25) e alla copertura degli oneri gestionali (€uro 0,10).

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e  ai riposi settimanali così come  previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, oltre che all’assicurazione contro gli infortuni e all’iscrizione alla gestione pensionistica separata.

Giova ricordare che i compensi percepiti dal lavoratore attraverso il libretto famiglia, sono esenti da imposizione fiscalenon incidono sul suo stato di disoccupato (dunque chi percepisce la Naspi può svolgere prestazioni di lavoro occasionali ed essere remunerato tramite il libretto famiglia) e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Non è, invece, applicabile la disciplina in materia di sicurezza del lavoro.

Per utilizzare il libretto famiglia non sono richiesti particolari adempimenti burocratici. In pratica il datore di lavoro deve registrarsi e svolgere i relativi adempimenti, eventualmente tramite l’assistenza di un patronato, all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps. Qui andranno inseriti i dati del datore e del prestatore oltre a quelli relativi alla prestazione lavorativa. In particolare andrà scelto se accedere al “libretto famiglia” o a “PrestO“. Questa comunicazione il datore è tenuta a trasmetterla almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

Anche il prestatore è tenuto a registrarsi sulla piattaforma informatica, fornendo i propri dati anagrafici, l’indirizzo di residenza ed eventualmente le coordinate bancarie/postali per l’accredito dei compensi.

Il datore di lavoro può acquistare il libretto famiglia, che come detto contiene titoli di pagamento con un valore nominale di €uro 10,00=, attraverso la piattaforma informatica Inps o in un ufficio postale (con i vecchi voucher, invece, ci si rivolgeva al tabaccaio o alle banche autorizzate).

In pratica dopo aver acquistato il libretto famiglia e una volta che la prestazione lavorativa si è conclusa accade questo: entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, il datore – attraverso la piattaforma informatica o il servizio  di  contact  center  messo  a  disposizione  dall’Inps – deve comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore a sua volta riceve una notifica tramite SMS o posta elettronica.

L’Inps entro il giorno 15 del mese successivo provvede, nel limite delle somme precedentemente acquisite a tale scopo dal datore, al pagamento del compenso in favore del prestatore. In particolare provvede ad accreditargli le spettanze mediante un bonifico sul conto corrente bancario indicato dal lavoratore e risultante dall’anagrafica, oppure, in mancanza di un conto corrente, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Sempre attraverso la piattaforma informatica, l’Inps provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione del lavoratore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La violazione degli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro, fa scattare una sanzione amministrativa da €uro 500,00= a €uro 2.500,00= per ogni prestazione.

San Nicolò a Tordino, 18 Luglio 2017 Avv. Annamaria Tanzi

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