Ricorre la possibilità di concedere un nuovo termine per la notifica del ricorso volto al riconoscimento dell’equo indennizzo di cui alla legge Pinto (l. n. 89/2001), nel caso in cui il ricorrente non vi abbia provveduto nel termine originariamente assegnatogli con il decreto.

Equa riparazioneIn tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto è ammessa la concessione di un nuovo termine, stavolta perentorio, al ricorrente nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 12 marzo 2014, n. 5700

Teramo, 14 Marzo 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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