In tema di divorzio a domanda congiunta l’accordo tra i coniugi ha natura meramente ricognitiva «con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale», il quale ha pieno potere decisionale. La revoca del consenso da parte di uno dei coniugi è inammissibile solo con riferimento al valore negoziale in ordine all’accordo sulle condizioni del divorzio e sulla scelta dall’iter processuale, nei quali sono esclusi ripensamenti unilaterali, «configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domanda di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi». Secondo la Suprema Corte, da ciò consegue che non può ritenersi condivisibile la decisione di merito secondo cui, analogamente a quanto accade nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso comporta il venir meno del requisito indispensabile per l’accoglimento della domanda, in quanto ciò «si pone in contrasto con le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline».
La separazione consensuale infatti «individua il presupposto sostanziale della fattispecie nell’accordo tra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato ad attribuire efficacia dall’esterno, mediante un’attività di controllo che non può mai tradursi in un’integrazione o una sostituzione del consenso delle parti». Mentre il divorzio congiunto, «richiede una pronuncia costitutiva, fondata sull’accertamento dei presupposti richiesti dall’art. 3 della l. n. 898/1970», con la conseguenza che se la separazione consensuale produce un procedimento di giurisdizione volontaria, il divorzio congiunto costituisce espressione di giurisdizione contenziosa.
In conclusione la Cassazione, applicando i citati principi, ha ritenuto fondato il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale che, nonostante la revoca del consenso di uno dei coniugi, deve provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti del divorzio.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 24 luglio 2018, n. 19540
San Nicolò a Tordino, 27 Luglio 2018 Avv. Annamaria Tanzi
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