Ministero del Lavoro. COVID 19: pubblicate le Linee Guida Regionali per la ripresa delle attività

Le Linee Guida Regionali per la ripresa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, emanate in continuità con le indicazioni di livello nazionale, si compongono di schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e di immediata applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, al fine di sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Tra le altre, il documento contiene indicazioni operative dettagliate per i settori ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio e uffici aperti al pubblico.

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San Nicolò a Tordino, 19 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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Ministero del Lavoro: modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, il Decreto 19 aprile 2019 con le modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza. Il Decreto stabilisce che, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, attraverso la Carta Rdc possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei seguenti beni e servizi:

a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
b) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonche’ servizi portuali;
c) armi;
d) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
e) servizi finanziari e creditizi;
f) servizi di trasferimento di denaro;
g) servizi assicurativi;
h) articoli di gioielleria;
i) articoli di pellicceria;
l) acquisti presso gallerie d’arte e affini;
m) acquisti in club privati.

E’ in ogni caso inibito, da parte del gestore del servizio, l’uso della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi suindicati. E’ altresì inibito, da parte del gestore del servizio, l’utilizzo della Carta Rdc all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.

DECRETO 19 aprile 2019-Modalita’ di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza.

San Nicolò a Tordino, 28 Giugno 2019 Avv. Annamaria Tanzi

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Ministero del Lavoro: sgravi alle Coop. Sociali per l’assunzione delle donne vittime di violenza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018, il Decreto n. 11 maggio 2018 con le disposizioni in materia di sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere.

Alle cooperative sociali (di cui alla legge n. 381 del 1991) che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Al fine dell’ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio

Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse.

San Nicolò a Tordino, 28 Giugno 2018 Avv. Annamaria Tanzi

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Ministero del Lavoro. Carta della Famiglia. Criteri e modalità di rilascio.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2018, il Decreto 20 settembre 2017, con la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia.

La Carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa.

I benefici attivabili consistono in:

  1. sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi;
  2. applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi;
  3. riduzioni tariffarie; nel caso la riduzione tariffaria sia concessa da soggetti pubblici, essi dovranno, in ogni caso, preservare il loro equilibrio di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I benefici possono essere attivati, nell’ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all’allegato B del Decreto, dai seguenti soggetti:

  1. dal Ministero del lavoro, su base nazionale, previa formalizzazione di Protocolli d’intesa con le Amministrazioni centrali interessate o convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza nazionale;
  2. dalle Regioni e dalle Province autonome, su base regionale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza regionale;
  3. dai Comuni, su base comunale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 20 settembre 2017

San Nicolò a Tordino, 10 Gennaio 2018 Avv. Annamaria Tanzi

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Ministero del Lavoro. Dal 2 Gennaio 2018 è disponibile l’App “Dimissioni Volontarie”

Come noto, a seguito delle riforme introdotte con il Jobs Act, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematica.
A tal proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che dal 2 gennaio 2018 è disponibile l’App “Dimissioni Volontarie” messa a disposizione per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il nuovo strumento, per comunicare in sicurezza e rapidità da tablet e smartphone, si inserisce nel costante percorso di miglioramento delle relazioni con il cittadino, e di ampliamento dei servizi online.

L’App consentirà ai cittadini e ai soggetti abilitati di accedere alla procedura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e inviare, con pochi passaggi online, il modello telematico al datore di lavoro.

Per accedere, i cittadini dovranno essere in possesso di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale introdotto sulla piattaforma dei servizi del Ministero dallo scorso 19 maggio 2017. I soggetti abilitati potranno utilizzare le proprie credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Come le app più diffuse, “Dimissioni Volontarie” è stata realizzata sia per dispositivi Android sia per quelli Apple.

San Nicolò a Tordino, 03 Gennaio 2018 Avv. Annamaria Tanzi

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Ministero del Lavoro. CIGS e anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Circolare n. 14 del 26 Luglio 2017 con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito al requisito dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015.

L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 dispone che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione “.

In sede di valutazione dei programmi aziendali, il Ministero ha riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.

In tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro – il Dicastero ritiene che nel corso dei programmi contemplati dall’art. 21, del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs; pertanto il requisito previsto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, dovrà essere verificato dall’Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Circolare n. 14 del 26 Luglio 2017

San Nicolò a Tordino, 31 Luglio 2017 Avv. Annamaria Tanzi

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Ministero del Lavoro: criteri per l’accesso alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria

ministero-lavoro-politiche-socialeE’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il Decreto 25 marzo 2016  con la definizione dei criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato sino ad un limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di 9 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017 e di 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018, sempre secondo i criteri definiti dal Decreto 25 marzo 2016.

La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all’art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
  2. sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
  3. sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
  4. sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

DECRETO 25 marzo 2016 Ministero del Lavoro

Teramo, 25 Maggio 2016 Avv. Annamaria Tanzi

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Ministero del Lavoro. Applicazione agli studi professionali dell’incentivo giovani genitori

LogoMinisteroDelLavoroCon Interpello n. 16 del 20 maggio 2016, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, in merito alla concessione dell’incentivo c.d. giovani genitori, previsto dall’art. 2, comma 1, D.M. 19 novembre 2010 anche in favore degli studi professionali.

Interpello n. 16 del 20 Maggio 2016

Teramo, 24 Maggio 2016 Avv. Annamaria Tanzi

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Ministero del Lavoro. Part-time agevolato. Istruzioni operative e chiarimenti

LogoMinisteroDelLavoroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016, il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2015, con il quale fornisce chiarimenti ed istruzioni operative circa la possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

Decreto Interministeriale 13 aprile 2016

Teramo, 24 Maggio 2016 Avv. Annamaria Tanzi

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Ministero del Lavoro. Prospetto informativo disabili: slitta al al 15 maggio la scadenza

LogoMinisteroDelLavoroIl Ministero del Lavoro con nota direttoriale del 17 febbraio 2016, ha aggiornato gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo e rinviato la scadenza per l’inoltro al collocamento dei disabili al 15 maggio 2016, al fine di adeguare i sistemi informatici alle novità introdotte con il D.L.vo n. 151/2015. I prospetti potranno essere inviati a partire dal 15 aprile p.v.

Tra le novità di rilievo:

Determinazione della base di computo

Lavoratori somministrati

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel disciplinare al capo IV la somministrazione di lavoro, ribadisce che “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3).

Lavoratori ammessi al telelavoro

Con l’art. 23 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, è stata introdotta la esclusione dei  “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di  particolari normative e istituti”.

Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi  collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,  non computano i lavoratori ammessi al telelavoro, agli effetti della determinazione della quota di  riserva.

L’ esclusione dal computo è riconosciuta dalla norma unicamente per i datori di lavoro privati.

L’esclusione presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro; pertanto, ove gli stessi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno.

Lavoratori assunti con contratti di apprendistato

L’art. 47, comma 3, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha ribadito quanto già previsto dalla previgente normativa relativamente alla esclusione dei lavoratori assunti con contratto di  apprendistato dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di  particolari normative e istituti. Pertanto, tra i soggetti non computabili ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 68 del  1999, sono da ricomprendere anche i lavoratori assunti con contratti di apprendistato.

Computabilità nella quota di riserva

Lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha introdotto all’articolo 4, della legge 12  marzo 1999, n. 68, il comma 3-bis, prevedendo la computabilità nella quota di riserva di cui all’articolo  3, della legge n. 68 del 1999, dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

La computabilità del lavoratore è subordinata:

  1. alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni:

– di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% ovvero

– di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo  unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero

– di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica.

  1. all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio.
  2. all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l’accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito.

La computabilità nella quota di riserva di cui all’articolo 3, della legge n. 68 del 1999, dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, è possibile sia per i datori di lavoro privati che per i datori di lavoro pubblici, tenuto conto della genericità della previsione normativa.

Lavoratori con disabilità somministrati

L’art. 34, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha previsto in maniera innovativa che, in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore. Atteso che la computabilità è legata alla missione, il lavoratore disabile è computato dall’utilizzatore durante la stessa.

Nota direttoriale 17 febbraio 2016

Teramo, 19 Febbraio 2016 Avv. Annamaria Tanzi

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