Pignorabilità della pensione: il giudice dell’esecuzione, in considerazione degli elementi concreti, ben può stabilire una quota di pensione impignorabile superiore all’ammontare del trattamento minimo indicato dall’ente erogatore.

pignorabilità della pensioneL’ammontare della quota di pensione impignorabile, il c.d “minimo vitale” che assicura i mezzi adeguati alle esigenze di vita, non coincide necessariamente con l’importo di trattamento minimo indicato dallo stesso ente erogatore. Il giudice dell’esecuzione, infatti, chiamato a stabilirne l’entità, è libero, in considerazione degli elementi del caso, di individuare un “importo maggiormente adeguato a soddisfare la detta esigenza di assicurare al pensionato adeguati mezzi di vita”.

Corte di Cassazione, sez. III, 26 agosto 2014, n. 18225

Teramo, 08 Settembre 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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Fondo Patrimoniale. Non è soggetto ad esecuzione il debito contratto per esigenze estranee ai bisogni familiari

Il Fondo patrimoniale.jepgNel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto beni costituiti in fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 616 c.p.c., l’onere della prova grava sul debitore opponente. Egli, in particolare, deve provare: la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità al creditore pignorante e che il debito per cui si procede fu contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Circa la questione identificativa dei crediti che, essendo stati contratti per far fronte ai bisogni della famiglia, possono essere soddisfatti anche in via esecutiva, la Corte di Cassazione ricordando il principio di diritto, secondo il quale «in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e i suoi frutti di essi, chiarisce come il disposto dell’art. 170 c.c., nel testo di cui alla L. n. 151/1975, per il quale detta esecuzione non può aver luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla “necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia”, bensì “nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.

Corte di Cassazione, sez. III, 11 luglio 2014, n. 15886

Teramo, 14 Luglio 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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Non è legittima l’opposizione del terzo che non sia soggetto passivo dell’esecuzione

martello-libri-id10532Nell’espropriazione di crediti, il terzo, debitore del debitore esecutato, non è legittimato a far valere l’impignorabilità del bene, attendendo la questione al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato.

Corte di Cassazione, sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3790

Teramo, 19 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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Il pignoramento del bene in comunione legale dei beni va fatto sull’intero

separazione_1_webLa natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione. La soggezione ad espropriazione di un bene compreso nella comunione legale dei beni, provocando lo scioglimento di detta comunione limitatamente a quel bene, comporta che il coniuge non debitore che ha eguale contitolarità, diventa soggetto passivo dell’espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l’applicazione al medesimo dell’art.498, e dell’art.567 cpc, vale a dire la necessità dell’avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare i diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.

Corte di Cassazione, Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575

Teramo, 24 Maggio 2013 Avv. Annamaria Tanzi

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Anche se il titolo esecutivo tace sul punto, l’IVA è sempre dovuta

ivaOve non diversamente (esplicitamente o meno) statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l’esigibilità, compete al creditore, che agisca in via esecutiva, anche l’IVA sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni ad essa soggette, anche in carenza di espressa menzione nel titolo.

Cassazione Civile, sez. III, 12 marzo 2013, n. 6111

Teramo, 18 Marzo 2013 Avv. Annamaria Tanzi

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Titoli esecutivi:il giudice può d’ufficio determinare l’oggetto del credito e l’ammontare della somma di denaro dovuta

16-300x193Se nella pronunzia giudiziale fatta valere come titolo esecutivo mancano l’esatta determinazione dell’oggetto del credito e l’ammontare della somma di denaro dovuta, può essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’opposizione all’esecuzione.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 2 luglio 2012, n. 11067

Teramo, 12 Marzo 2013 Avv. Annamaria Tanzi

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Esecuzione forzata. Vendita forzata: nullità

La nullità dell’ordinanza di vendita o di assegnazione nel processo esecutivo, sia nell’ipotesi di vizi che direttamente concernono tali provvedimenti, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ad essi ed obbligatoriamente prodromici, ha affetto anche nei confronti dell’acquirente o dell’assegnatario.

Cassazione Civile, Sez. III, 20 Aprile 2012, n. 6280

Teramo, 08 Maggio 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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Esecuzione immobiliare: procura alla lite rilasciata nell’atto di precetto e validità del pignoramento

L’atto di pignoramento a norma del comb. disp. art. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (art. 83 c.p.c.). Ne consegue che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto.

Cassazione Civile, Sez. III, 07 Febbraio 2012, n. 1687

Teramo, 14 Febbraio 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi. Beni impignorabili o relativamente pignorabili :stipendi, salari e assegni

In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell’art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art. 545 c.p.c..

Cassazione Civile, Sez. III, 18 Gennaio 2012, n. 685

Teramo, 01 Febbraio 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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Espropriazione forzata: la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 492, comma 3, c.p.c. non determina la nullità dell’atto di pignoramento

In tema di espropriazione forzata, la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 492, comma 3, c.p.c. non determina la nullità dell’atto di pignoramento, in quanto l’interesse del debitore a venire informato delle modalità e del termine per avanzare un’utile istanza di conversione può essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura esecutiva, purché prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli art. 530, 552 e 569 c.p.c. In mancanza, il provvedimento che tale vendita o assegnazione disponga è opponibile ai sensi e nei termini dell’art. 617 c.p.c.

 Cassazione Civile, Sez. III, 23.03.2011, n. 6662

 Teramo, 13 Aprile 2011  Avv. Annamaria Tanzi

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