INPS: Assegno temporaneo per i figli minori

INPS

Con la Circolare n. 93 del 30 Giugno 2021, l’INPS ha fornito istruzioni operative in merito all’Assegno temporaneo, previsto dal Decreto Legge 08 Giugno 2021, n. 79 e determinato sulla base del numero di figli minori presenti nel nucleo e tenuto conto del valore dell’ISEE. L’Assegno, pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata dai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ha l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

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San Nicolò a Tordino, 02 Luglio 2021 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: cumulabilità Quota100 e lavoro autonomo per personale sanitario

Con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020, L’INPS ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il reddito da lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, nei confronti dei quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all’emergenza da COVID-19. La disposizione in esame modifica il previgente assetto normativo previsto dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, a cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 41 del 2020.

Circolare numero 74 del 22-06-2020

San Nicolò a Tordino, 24 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: indennità pari al trattamento di CIGD per i lavoratori cessati senza NASpI

Con la circolare n. 75 del 22 giugno 2020 l’INPS ha fornito istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI, ai sensi dell’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020.

In particolare, sono stati modificati i commi 251 e 253 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Nello specifico, la nuova disposizione di cui al comma 251 prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Circolare numero 75 del 22-06-2020

San Nicolò a Tordino, 24 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: proroga NASpI e DIS-COLL e lavoro in agricoltura

Con la circolare n. 76 del 23 giugno 2020, l’INPS ha fornito istruzioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).

L’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COL. In particolare, viene previsto che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 – sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Per tali motivi, i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Le esclusioni in argomento saranno controllate centralmente e non costituiranno esame istruttorio a carico delle Strutture territoriali.

L’INPS precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.

Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse. Inoltre, per la sola NASpI, per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata “ordinaria” termina nel predetto arco temporale 1° marzo – 30 aprile 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale,  pensione lavoratori precoci) il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l’Istituto avrà cura di inviare all’interessato una comunicazione con la quale verrà chiesto di manifestare la volontà di avvalersi – entro il 31 luglio 2020, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com – della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020 è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che, in relazione all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.

In ragione della previsione di cui all’articolo 94 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

Pertanto, qualora i beneficiari delle suddette indennità di disoccupazione stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse in quanto non troveranno applicazione gli articoli 9, 10 e 15, comma 11, del D.lgs n. 22 del 2015.

I 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.

Tuttavia, qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL. I predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. A tale ultimo riguardo, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso di rioccupazione in corso di fruizione delle indennità NASpI e DIS-COLL, si richiamano rispettivamente le circolari n. 94/2015 e n. 83/2015.

La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Circolare numero 76 del 23-06-2020

San Nicolò a Tordino, 24 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS: disponibile la procedura aggiornata per richiedere il Bonus per i servizi di baby sitting, il contributo per centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia (misure del DL Rilancio)

Disponibile la procedura aggiornata per richiedere il Bonus per i servizi di baby sitting, il contributo per centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia (misure del DL Rilancio).

Per saperne di più e comprendere come compilare correttamente la domanda, prima di accedere al servizio consulta l’apposita Guida.

Guida all’uso del Servizio per richiedere Bonus baby sitting

San Nicolò a Tordino, 19 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: chiarimenti in merito alla sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio ed altre indennità di lavoro

Con messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati all’INPS entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Messaggio numero 2479 del 17-06-2020

San Nicolò a Tordino, 19 Giugno 2020 Avv. Annamaria tANZI

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INPS. COVID 19: chiarimenti sulle nuove domande di CIG

Con messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 l’INPS ha reso noto che il 18 giugno 2020 sono state rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”. L’Istituto ha fornito, quindi, i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità.

Messaggio numero 2489 del 17-06-2020

San Nicolò a Tordino, 19 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: ulteriori indicazioni per il bonus per l’iscrizione ai centri estivi

Con circolare n. 73 del 17 giugno 2020 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito al bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia.

In particolare specifica come il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino ad €uro 1.200 nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino ad €uro 2.000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circolare numero 73 del 17-06-2020

San Nicolò a Tordino, 19 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: domande di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate

Con messaggio n. 2503 del 18 giugno 2020 l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito alla presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate.

In particolare le aziende devono provvedere ad inviare le domande di integrazione salariale con il sistema del ticket all’INPS accedendo ai servizi per aziende e consulenti, utilizzando il link CIG e Fondi di Solidarietà – CIG Straordinaria e Deroga, selezionando CIG Straordinaria e Deroga. Le suddette domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato unità operative.

L’INPS precisa che il flusso di gestione è stato così delineato al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in deroga pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell’azienda.

Messaggio numero 2503 del 18-06-2020

San Nicolò a Tordino, 19 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: licenziamenti collettivi e individuali per GMO. Tutela NASpI

Con Messaggio n. 2261 del 01 Giugno 2020 , l’INPS ha chiarito la possibilità, da parte dell’Istituto, di procedere all’accoglimento delle domande di indennità NASpI per i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo comminati nel periodo di vigenza del divieto, imposto dal decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e ulteriormente integrato dal decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Nello specifico, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 5481 del 26 maggio 2020, nel chiarire che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che “non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”.

In ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.

Tuttavia, l’INPS precisa che l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dall’articolo 46 del decreto Cura Italia – sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Inoltre, potrebbe anche verificarsi che – in attuazione della sopra richiamata disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento. In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis.

Altre due evidenze riguardano il recesso del rapporto di lavoro domestico e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In entrambi i casi, non trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Messaggio numero 2261 del 01-06-2020

San Nicolò a Tordino, 01 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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