Permessi 104 per coprire il turno notturno: le attività diurne non possono giustificare il licenziamento

I c.d. permessi 104, previsti per l’assistenza ad un familiare disabile, giustificano l’assenza dal lavoro in relazione causale diretta con la necessità di svolgere tali funzioni assistenziali. Non può dunque essere contestato al lavoratore l’allontanamento dal domicilio della disabile durante il giorno se il permesso 104 era stato richiesto per coprire il turno notturno.

Corte di Cassazione, Sez. lav., ord., 25 gennaio 2023, n. 2235

Rilevato che:

1. U.S. impugnò il licenziamento intimatogli da V. S.p.A. il 14.11.2016 in relazione all’uso improprio del permesso fruito il 22.10.2016 ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33 chiedendone l’annullamento e insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro o in subordine per la tutela indennitaria.

2. Il Tribunale di Taranto sia in sede sommaria che all’esito dell’opposizione rigettò le domande avendo accertato che il licenziamento era legittimo.

3. La Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, rigettò il reclamo confermando la decisione impugnata.

3.1. La Corte territoriale ha ritenuto confermato l’abuso del permesso fruito dall’U. nel senso dello sviamento della funzione assistenziale propria del permesso.

3.2. In particolare, il giudice di appello ha accertato che la condotta tenuta dal lavoratore – il quale durante il giorno si era assentato dal domicilio dell’invalida cui doveva prestare assistenza dalle 9,30 alle 13,30 e poi dalle 17,00 alle 19,23 – integrasse l’abuso contestato e costituisse una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede realizzando una indebita percezione dell’indennità da parte dell’istituto previdenziale.

3.3. Pur dando atto del fatto che l’assistenza all’invalido può essere prestata con svariate modalità, la Corte ha tuttavia evidenziato che le caratteristiche dell’invalidità dell’assistita – gravemente obesa ed incapace di muoversi da sola sicché necessitava di assistenza per ogni cosa, assistenza che il lavoratore, per la sua prestanza, era in grado di offrire anche da solo – comportavano che questi dovesse rimanere nei pressi della stessa per assisterla ed avrebbe potuto allontanarsi solo per brevissimi periodi. Peraltro, il giudice di secondo grado ha evidenziato che l’assenza si era protratta praticamente per l’intera giornata, escluso l’orario di pranzo e di cena, e che era risultato che durante le ore di assenza erano state disbrigate incombenze diverse.

3.4. La Corte del reclamo, poi, ha ritenuto che la spiegazione data dal ricorrente – di essere stato impegnato nella ricerca di un letto antidecubito – non era credibile tenuto conto del fatto che i giri erano stati fatti a bordo di un mezzo intestato ad una società di un parente, la S., e che quest’ ultimo era a sua volta socio al 50% della società M., della moglie dell’U. .

4. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso U.S. affidato a quattro motivi ed ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. La V. S.p.A. ha depositato procura al solo fine di partecipare alla discussione della causa e poi, fissata per la decisione in camera di consiglio, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. Quindi, rinviata a nuovo ruolo la decisione in relazione al sopravvenuto impedimento del relatore, la causa è stata fissata per la decisione all’udienza odierna.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.1. Deduce il ricorrente di aver allegato che il giorno 22.10.2016 era stato assegnato al turno notturno, dalle 22,00 alle 6,00 e precisa, quindi, che aveva chiesto di beneficiare del permesso poiché doveva prestare assistenza all’invalida proprio nelle ore notturne. Rammenta inoltre che nella giornata del 22 ottobre era rientrato presso il domicilio alle 19,43 e che, da allora, non si era più mosso. Osserva che perciò aveva prestato assistenza all’invalida per tutte le otto ore in cui avrebbe dovuto svolgere la sua attività lavorativa utilizzando il permesso in maniera corretta. Deduce che la Corte territoriale, nel rigettare la sua domanda, non aveva tenuto conto del fatto che si trattava di un turno lavorativo posto a cavallo tra due giornate e sostiene che la L. n. 104 del 1992 deve essere interpretata nel senso che non deve essere escluso il periodo in cui il lavoratore avrebbe dovuto prestare servizio.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata nuovamente la violazione e falsa applicazione della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che nel caso in cui, come nella specie, il turno lavorativo si protragga a cavallo di due giornate per verificare la corretta fruizione del permesso accordato si sarebbe dovuto valorizzare il periodo in cui l’attività lavorativa avrebbe dovuto essere prestata tenendo conto del fatto che trattandosi di turno notturno durante le ore diurne nessuna attività lavorativa gli poteva comunque essere richiesta.

7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata poi la violazione e falsa applicazione della L. 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 3 e 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. e si deduce che l’assistita era un’invalida grave e perciò necessitava di assistenza globale estesa a tutte le necessità anche collaterali e non necessariamente collegate all’assistenza alla persona (nella specie durante il giorno si era provveduto all’acquisto di piastrelle per eliminare umidità nella stanza dell’invalida e di un letto contro decubito).

8. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e si deduce che l’istruttoria svolta, i cui esiti erano stati disattesi dal giudice di appello, aveva confermato le regioni dell’allontanamento dal domicilio dell’invalida da assistere. Ha evidenziato poi che solo alcuni dei testi escussi erano legati da un vincolo di parentela con il ricorrente e che comunque tale circostanza non era di per sé sufficiente a privare le loro dichiarazioni del crisma dell’attendibilità. Infine, ha ritenuto illogico il ragionamento della Corte di merito che ha disatteso tali evidenze sottolineando che vi erano altri modi per procurare all’invalida il letto antidecubito senza tuttavia chiarire come.

9. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati e devono perciò essere accolti restandone assorbito l’esame delle altre censure.

10. È noto che, a norma della L. n. 104 del 1992, art. 33, commi 3 e 7 il lavoratore che presti assistenza ad un familiare disabile ha diritto a tre giorni di permesso mensile. Tuttavia, l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza. Il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo ed ha rilievo anche ai fini disciplinari. Si tratta di condotta che priva il datore di lavoro ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente (cfr. Cass. 19/07/2019 n. 19580, 13/09/2016 n. 17968, 04/03/2014n. 4984).

11. Nel valutare la condotta del lavoratore, tuttavia, occorre tenere conto delle modalità con le quali la prestazione viene resa ed in particolare, con riguardo al caso in esame, dei tempi della stessa.

12. È condivisibile l’affermazione della Corte di merito che ha ricordato che l’assistenza può essere prestata anche svolgendo compiti che si risolvano in un’utilità per l’invalido e che, tuttavia, si deve tenere conto, ponendoli a raffronto, anche dei tempi di assistenza diretta prestata. Tuttavia, nel compiere tale operazione è necessario avere ben presente, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, se effettivamente durante il permesso dal lavoro sia stato sottratto tempo all’assistenza del disabile.

13. Ritiene, allora, il Collegio che nel caso in esame la Corte territoriale sia incorsa nella denunciata violazione di legge laddove – pur non essendo contestato in giudizio il fatto che il lavoratore aveva chiesto un permesso in relazione ad una giornata di lavoro in cui era stato assegnato ad un turno da svolgersi nelle ore notturne (dalle 22 p.m. alle 6 a.m.) – aveva ritenuto che l’essersi allontanato dal domicilio dove si trovava l’invalida da assistere nelle ore diurne immediatamente precedenti (tanto era stato accertato dai controlli effettuati da una agenzia investigativa per ciò incaricata dalla datrice di lavoro) costituisse uno sviamento della funzione assistenziale da svolgere nella giornata di permesso.

14. In tale prospettiva, pertanto, la Corte territoriale dovrà procedere ad un nuovo esame delle evidenze istruttorie per verificare se, effettivamente, tenuto conto dei modi e dei tempi della prestazione e delle esigenze assistenziali dell’invalida, il lavoratore con la sua condotta si sia sottratto agli obblighi di assistenza in relazione ai quali il permesso era stato accordato.

15. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe l’esame delle altre censure.

16. In conclusione la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di lecce in diversa composizione alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

San Nicolò a Tordino, 30 Gennaio 2023 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS: Assegno temporaneo per i figli minori

INPS

Con la Circolare n. 93 del 30 Giugno 2021, l’INPS ha fornito istruzioni operative in merito all’Assegno temporaneo, previsto dal Decreto Legge 08 Giugno 2021, n. 79 e determinato sulla base del numero di figli minori presenti nel nucleo e tenuto conto del valore dell’ISEE. L’Assegno, pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata dai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ha l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

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San Nicolò a Tordino, 02 Luglio 2021 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: cumulabilità Quota100 e lavoro autonomo per personale sanitario

Con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020, L’INPS ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il reddito da lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, nei confronti dei quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all’emergenza da COVID-19. La disposizione in esame modifica il previgente assetto normativo previsto dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, a cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 41 del 2020.

Circolare numero 74 del 22-06-2020

San Nicolò a Tordino, 24 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INL: criteri di calcolo della sanzione relativa ai mancati riposi nell’autotrasporto

Con la nota n. 260 del 18 giugno 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni in merito ai criteri di calcolo della sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedio nel settore dell’autotrasporto, di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 234/2007.

Per i lavoratori che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il mancato rispetto dei riposi intermedi comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.

INLnota260-2020-sanzione-234-2007

San Nicolò a Tordino, 24 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: indennità pari al trattamento di CIGD per i lavoratori cessati senza NASpI

Con la circolare n. 75 del 22 giugno 2020 l’INPS ha fornito istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI, ai sensi dell’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020.

In particolare, sono stati modificati i commi 251 e 253 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Nello specifico, la nuova disposizione di cui al comma 251 prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Circolare numero 75 del 22-06-2020

San Nicolò a Tordino, 24 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: proroga NASpI e DIS-COLL e lavoro in agricoltura

Con la circolare n. 76 del 23 giugno 2020, l’INPS ha fornito istruzioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).

L’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COL. In particolare, viene previsto che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 – sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Per tali motivi, i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Le esclusioni in argomento saranno controllate centralmente e non costituiranno esame istruttorio a carico delle Strutture territoriali.

L’INPS precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.

Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse. Inoltre, per la sola NASpI, per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata “ordinaria” termina nel predetto arco temporale 1° marzo – 30 aprile 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale,  pensione lavoratori precoci) il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l’Istituto avrà cura di inviare all’interessato una comunicazione con la quale verrà chiesto di manifestare la volontà di avvalersi – entro il 31 luglio 2020, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com – della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020 è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che, in relazione all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.

In ragione della previsione di cui all’articolo 94 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

Pertanto, qualora i beneficiari delle suddette indennità di disoccupazione stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse in quanto non troveranno applicazione gli articoli 9, 10 e 15, comma 11, del D.lgs n. 22 del 2015.

I 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.

Tuttavia, qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL. I predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. A tale ultimo riguardo, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso di rioccupazione in corso di fruizione delle indennità NASpI e DIS-COLL, si richiamano rispettivamente le circolari n. 94/2015 e n. 83/2015.

La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Circolare numero 76 del 23-06-2020

San Nicolò a Tordino, 24 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS: disponibile la procedura aggiornata per richiedere il Bonus per i servizi di baby sitting, il contributo per centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia (misure del DL Rilancio)

Disponibile la procedura aggiornata per richiedere il Bonus per i servizi di baby sitting, il contributo per centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia (misure del DL Rilancio).

Per saperne di più e comprendere come compilare correttamente la domanda, prima di accedere al servizio consulta l’apposita Guida.

Guida all’uso del Servizio per richiedere Bonus baby sitting

San Nicolò a Tordino, 19 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: chiarimenti in merito alla sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio ed altre indennità di lavoro

Con messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati all’INPS entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Messaggio numero 2479 del 17-06-2020

San Nicolò a Tordino, 19 Giugno 2020 Avv. Annamaria tANZI

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INPS. COVID 19: chiarimenti sulle nuove domande di CIG

Con messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 l’INPS ha reso noto che il 18 giugno 2020 sono state rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”. L’Istituto ha fornito, quindi, i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità.

Messaggio numero 2489 del 17-06-2020

San Nicolò a Tordino, 19 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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INPS. COVID 19: ulteriori indicazioni per il bonus per l’iscrizione ai centri estivi

Con circolare n. 73 del 17 giugno 2020 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito al bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia.

In particolare specifica come il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino ad €uro 1.200 nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino ad €uro 2.000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circolare numero 73 del 17-06-2020

San Nicolò a Tordino, 19 Giugno 2020 Avv. Annamaria Tanzi

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