Estinzione e risoluzione del rapporto di lavoro: licenziamento disciplinare

È illegittimo il licenziamento di un addetto alla sala bingo sorpreso a lavorare per un’impresa concorrente con sede in un’altra
provincia, non sussistendo nella fattispecie una violazione dell’obbligo di fedeltà. Perché possa ritenersi integrata una violazione del divieto di concorrenza, infatti, deve essere dimostrata la trattazione di affari per conto proprio o di terzi. Nel caso in esame, manca la prova dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività complessa riconducibile al concetto di trattazione di
affari e anche una compiuta allegazione del carattere concorrenziale di attività svolte in realtà territoriali distanti, nonché del disvalore sotto il profilo della fedeltà di una frequentazione limitata ad una giornata di riposo legittimamente goduta dal lavoratore.

Cassazione Civile, Sez. lavoro, 19.04.2011, n. 8969

Teramo, 03 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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